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LO STATUTO

 

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Statuto aggiornato del Consultorio Familiare Udinese – APS

 ART. 1 DENOMINAZIONE

  1. È costituita, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, l’Ente del Terzo Settore, nella forma di Associazione di Promozione Sociale, denominato Consultorio Familiare Udinese – APS (di seguito indicata come associazione).
  1. L’associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “Associazione di Promozione Sociale” o l’acronimo “APS”; la denominazione completa dell’associazione risulta pertanto essere “Consultorio Familiare Udinese Associazione di Promozione Sociale”.

ART. 2 SEDE

  1. L’associazione ha sede in Udine (UD), Viale XXIII Marzo 1948 n. 44. Il trasferimento della sede legale non comporta alcuna modifica statutaria salvo apposita delibera dell’assemblea degli associati e l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L’associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero.

ART. 3 OGGETTO SOCIALE

  1. L’associazione viene costituita per lo svolgimento di attività a favore di propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati. L’associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità sociali, culturali, educative, formative e solidaristiche per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
  1. Impegno, scopo e missione dell’associazione, sono:
    1. Informazione ed assistenza per una procreazione responsabile
      1. somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dell’integrità fisica degli utenti.
      2. assistenza sanitaria per garantire un’adeguata informazione medica e psicologica a tutela della salute della donna e del frutto del concepimento.
      3. corsi ed incontri di educazione sessuale atti a divulgare le informazioni idonee ad una libera e consapevole autodeterminazione nelle scelte procreative ed a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza, consigliando i metodi e i farmaci adatti a ciascun caso. Tali informazioni verranno date sia attraverso l’organizzazione di pubbliche conferenze che direttamente in maniera singola, sulla base del bisogno espresso dalla persona.
    1. Assistenza ostetrico – ginecologica
      1. attività ambulatoriale di ginecologia, rivolta alla diagnosi, prevenzione e cura dell’apparato genitale femminile.
      2. attività di assistenza alla gravidanza attraverso il monitoraggio periodico delle diverse epoche gestazionali al fine di aiutare la gestante ad affrontare con serenità la gravidanza e il parto. Prevenzione, diagnosi e cura delle patologie della gravidanza, del parto e del puerperio.
      3. le attività sono svolte in collaborazione e integrazione con gli altri servizi presenti sul territorio.
    1. Interventi psicologici in età evolutiva (0-18 anni) aventi come obiettivo l’informazione, la prevenzione, la diagnosi, il sostegno e la cura per il bambino/adolescente e i suoi caregiver
  1. attraverso il colloquio col minore, i suoi genitori e/o altri caregiver che ne esercitano la potestà genitoriale e l’utilizzo di altri strumenti psicologici (es. test) si mira a comprendere la situazione del minore per poter offrire una corretta informazione e diagnosi.
  2. nei casi in cui risulti attuabile, viene offerta al minore, ai caregiver e/o ad entrambi la possibilità di intraprendere un percorso di sostegno psicologico e/o di psicoterapia (individuale, familiare e/o di gruppo).
  3. vengono organizzati corsi, incontri e attività formative atti a divulgare le conoscenze in merito alle diverse fasi evolutive dell’individuo, al fine di favorire una corretta conoscenza degli aspetti fondamentali della crescita psicologica, cognitiva, affettiva e relazionale.
  4. viene prestata attenzione alle situazioni psicologiche che la coppia e talune famiglie incontrano durante il percorso di adozione e di affidamento.
    1. Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza
      1. attività ambulatoriale di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei disturbi neurologici, neuropsicologici, psichiatrici dell’età evolutiva (0 – 18 anni) e di tutti i disordini dello sviluppo del bambino nelle sue varie linee di espressione (psicomotoria, linguistica, cognitiva, affettiva e relazionale).
    1. Interventi psicologici rivolti al singolo, alla coppia e alla famiglia
      1. attraverso il colloquio col singolo, con la coppia o con il nucleo familiare ed (eventualmente) l’utilizzo di altri strumenti psicologici (es. test) si mira a comprendere la situazione dell’individuo adulto, della coppia o della famiglia per poter offrire una corretta informazione e diagnosi.
      2. nei casi in cui risulti attuabile, viene offerta all’individuo, alla coppia o al nucleo familiare la possibilità di intraprendere un percorso di sostegno psicologico e/o di psicoterapia (individuale, di coppia, familiare e/o di gruppo).
      3. vengono organizzati corsi, incontri e attività formative atti a divulgare le conoscenze in merito alle diverse fasi evolutive dell’individuo, al fine di favorire una corretta conoscenza degli aspetti fondamentali della crescita psicologica, cognitiva, affettiva e relazionale.
    1. Consulenza psichiatrica rivolta all’adulto
      1. attività ambulatoriale di consulenza psichiatrica rivolta a comprendere il disagio dell’individuo da una prospettiva medico-farmacologica che si integri al lavoro psicologico sulla persona.
      2. visite di monitoraggio al fine di fornire supporto all’individuo nel corso del tempo di presa in carico.
    1. Consulenza sessuologica
      1. il servizio mira a: intervenire su problematiche che possono presentarsi all’interno del ciclo di risposta sessuale e che compromettono la soddisfazione dell’individuo o della coppia; offrire uno spazio di ascolto riguardo temi conflittuali inerenti la propria sessualità, come ad esempio: orientamento sessuale, identità sessuale, gravidanza, contraccezione, etc.; fornire informazioni per promuovere la salute sessuale. Pertanto, il servizio di sessuologia prevede: colloqui di consulenza psicologica individuale rispetto a situazioni problematiche, difficoltà relazionali ed eventuali segni di disagio della sfera affettivo – sessuale; percorsi di coppia rivolti al promuovere una sessualità soddisfacente tra i partner; colloqui di consulenza volti a fornire informazioni utili per prevenire e sostenere il benessere sessuale, in merito a temi come contraccezione consapevole, procreazione medicalmente assistita, problematiche del ciclo di risposta sessuale, malattie sessualmente trasmissibili, ecc.; incontri di prevenzione e formazione sulla sessualità rivolto agli adulti; gruppi di confronto e formazione su temi inerenti la dimensione sessuale; interventi di educazione affettivo – relazionale e sessuale rivolto ai minori; interventi di sostegno ai genitori nell’affrontare la sessualità dei propri figli.
    1. Logopedia
      1. l’ambulatorio di logopedia si occupa dei disturbi specifici del linguaggio (DSL) e dei disturbi specifici dell’apprendimento scolastico (DSA). Si rivolge a bambini e adolescenti (0 – 18 anni) che presentano difficoltà nello sviluppo linguistico, nelle abilità di lettura, scrittura e calcolo e nel metodo di studio.
    1. Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’ Età Evolutiva
  1. l’ambulatorio di neuro e psicomotricità dell’età evolutiva ha come obiettivo quello di programmare, gestire e realizzare, in collaborazione con gli altri servizi dedicati all’età evolutiva, piani di valutazione ed intervento secondo tecniche riabilitative specifiche per fasce d’età e per singoli stadi di sviluppo, interventi di prevenzione, terapia e riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche infantili, nelle aree della neuro-psicomotricità, della neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo.
    1. Educazione all’alimentazione
      1. l’attività di consulenza nutrizionale è rivolta alla correzione dello stato di nutrizione, quando alterato, attraverso modificazioni dello stile di vita e del comportamento alimentare ai fini di promuovere la salute delle persone e la longevità. Ha come obiettivo principale la prevenzione dell’eccesso alimentare e dell’obesità in tutte le fasce d’età. Vengono date indicazioni alimentari inerenti i bisogni di quelle persone considerate più a rischio di carenze nutritive per particolari situazioni, anche comportamentali, legate alla loro età o peculiari condizioni fisiologiche: gravidanza, allattamento, bambini e adolescenti, menopausa, anziani. Gli interventi sono orientati al cambiamento dei comportamenti alimentari e della sedentarietà, specialmente ai fini di poter mantenere il risultato a lungo termine, ovvero determinare un cambiamento dello stile di vita. Le metodologie attuabili sono: il counseling individuale ovvero colloqui d’aiuto (ascoltare, produrre risposte intercambiabili, promuovere l’iniziativa) e la terapia di gruppo.
    2. Assistenza sanitaria, psicologica e sociale in ordine alle esigenze della terza età
      1. l’intervento riguarda l’idea di passare dalla malattia alla salute, allo star bene inteso come il raggiungimento dell’integrità funzionale e come percezione della persona verso sé stessa e l’ambiente in cui vive. Il lavoro del consulente geriatra, si propone come guida e sostegno nell’indicare alla persona anziana una soluzione praticabile ai suoi problemi.
    1. Consulenza neurologica rivolta a quei nuclei familiari che si trovano a fronteggiare e gestire le malattie neurologiche di propri membri, le quali riducono la funzionalità e le abilità psichiche
      1. l’attività è diretta a spiegare ai parenti degli ammalati di Alzheimer che cosa sia la demenza, da che cos’è determinata e quale ne sia l’evoluzione a seconda delle cause. Lo scopo è quello di sostenere i parenti (soprattutto i partner) nel ruolo di caregiver. Il lavoro da fare è inteso a spiegare come si possono affrontare le domande reiterative, i deliri, le dispercezioni, il disorientamento temporo-spaziale e autobiografico e i momenti di agitazione psicomotoria. Mentre nei riguardi dell’ammalato, si vuole che conservi le sue abilità consolidate favorendo la sua autonomia il più a lungo possibile; la coppia va aiutata a rimanere tale nonostante il partner smarrisca i propri ricordi. Quando è necessario, queste persone vanno aiutate a gestire le problematiche alimentari e le questioni legali connesse con il loro stato di malattia.
    1. Consulenza legale ai fini della tutela dei diritti umani, civili e sociali, in ordine alle questioni relative al diritto di famiglia
      1. con particolare attenzione alla legislazione in tema di diritti della persona, ovvero alla promozione e alla tutela dei diritti umani, civili e sociali; aspetti procedurali e sostanziali, personali e patrimoniali, in tema di separazione legale dei coniugi, di divorzio, di annullamento del matrimonio, unioni civili e coppie di fatto; rapporto di filiazione, responsabilità genitoriali e tutela dei figli anche nella fase di scioglimento del nucleo familiare, diritto all’autodeterminazione e diritti procreativi. L’attività di consulenza legale ha, tra gli altri, lo scopo di fornire informazioni sulla normativa vigente a tutela dei soggetti vulnerabili, anche nell’ambito della famiglia, compresi gli aspetti penali e risarcitori connessi al diritto di famiglia e delle relazioni.  Il servizio di consulenza legale è limitato all’attività di consulenza e alla promozione delle pari opportunità e allo svolgimento delle iniziative di aiuto reciproco e non prevede l’assunzione di incarichi o mandati difensivi.
    2. Attività di studio e di ricerca all’interno delle diverse aree di lavoro sopra delineate, in particolare attinenti ad aree di particolare rilevanza sociale
    1. Attività di supervisione di casi clinici, rivolte alle figure professionali che si occupano del disagio psichico, organizzata sia attraverso piccoli gruppi che individualmente
    1. Attività di educazione, istruzione e formazione
    1. Organizzazione e gestione di attività sportive
  1. Al fine di realizzare i propri scopi, l’associazione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo ed a volte in via secondaria, potrà:
  • Organizzare corsi, seminari, workshop, conferenze, convegni e dibattiti, stage, laboratori di approfondimento, gruppi di studio, di lavoro.
  • Organizzare attività di coaching individuale e di gruppo, programmi di apprendimento mediato e non e di potenziamento dell’apprendimento anche a distanza
  • Organizzare eventi formativi e culturali in genere, mostre, spettacoli, presentazioni, rassegne, nonché realizzare manifestazioni ed eventi artistici, musicali, di danza, di improvvisazione, di espressività, di tradizioni popolari, nazionali ed internazionali, festival.
  • Organizzare attività e servizi di comunicazione, pubblicità ed altri strumenti di sensibilizzazione ed informazione utilizzando canali di comunicazione di massa.
  • Organizzare iniziative di vario genere per l’infanzia, per i giovani, gli adulti, per la terza età e per lo scambio ed il dialogo tra le generazioni.
  • Partecipare e promuovere ricerche, studi, questionari; stampare e pubblicare giornali o riviste ed altri testi scritti, pubblicazioni, traduzioni, servizi editoriali e bibliografici.
  • Organizzare attività complementari, non terapeutiche, relative al benessere psicologico e corporeo.
  • Stipulare convenzioni operative con aziende, Enti pubblici ed entità sociali ed economiche.
  • Organizzare ed implementare attività di formazione e orientamento lavorativo in collaborazione con enti della pubblica amministrazione.
  • Intraprendere ogni altra attività inerente lo scopo associativo.
  • L’associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
  1. Le attività e i percorsi sono rivolti a tutti gli iscritti all’associazione ed all’intera collettività. Le attività dell’associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità e rispettose dei diritti inviolabili della persona, nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli stessi.
  2. La struttura dell’associazione ed i suoi scopi e contenuti sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l’effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all’attività dell’associazione senza limiti e discriminazioni.
  3. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate. L’associazione potrà, tuttavia, svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse.
  4. È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.
  5. L’Associazione opera nel territorio della Repubblica Italiana.

ART. 4 DURATA

  1. L’associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 5 SOCI

  1. Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore ai limiti di legge, ovvero non inferiore a 7 persone fisiche o 3 Associazioni di Promozione Sciale.
  2. Sono ammesse all’associazione, in qualità di soci, tutte le persone fisiche, giuridiche ed altre Associazioni di Promozione Sociale, che ne condividono gli scopi ed intendono collaborare al raggiungimento delle finalità istituzionali.
  3. Possono essere ammessi all’associazione, in qualità di soci, altri Enti del Terzo Settore, diversi dalle APS, ed Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal L’Organo di Amministrazione dell’ente.
  4. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’associazione.
  5. Ai fini dell’adesione all’associazione, chiunque ne abbia interesse, dovrà redigere una domanda su apposito modulo, specificare le proprie complete generalità impegnandosi ad accettare le norme dello Statuto sociale e degli eventuali regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dall’Organo di Amministrazione e dall’Assemblea, a partecipare alla vita associativa ed a versare la quota associativa. Le Società, Associazioni ed Enti interessate a diventare soci, dovranno presentare richiesta d’associazione, firmata dal proprio rappresentante legale.
  6. La validità della qualità di socio è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte dell’Organo di Amministrazione; che dovrà deliberare entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. L’Organo di Amministrazione deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale.
  7. L’accoglimento della domanda è comunicato tramite email/Pec/telefono al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data di deliberazione.
  8. L’eventuale diniego dovrà essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di deliberazione; contro tale diniego è ammesso appello all’Assemblea generale dei soci entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata all’Organo di Amministrazione a mezzo raccomandata o PEC. L’Assemblea dei soci, dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza; all’appellante, deve essere garantito in Assemblea, il diritto al contradditorio.
  9. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente della responsabilità genitoriale sui medesimi. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
  10. All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Organo di Amministrazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
  11. I soci si suddividono in 4 categorie:
  1. ordinari (versano la quota associativa annualmente)
  2. volontari (versano la quota associativa annualmente e prestano la propria opera in modo personale e gratuito)
  3. sostenitori (versano la quota associativa annualmente ed erogano contribuzioni volontarie straordinarie)
  4. benemeriti (persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione – non versano quote associative)

ART. 6 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

  1. La qualifica di socio dà diritto:
  1. a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  2. a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
  3. a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi;
  4. ad essere informati sulle attività dell’associazione;
  5. ad essere rimborsati per le spese vive effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento dell’attività prestata.;
  6. esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione all’Organo Amministrativo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dall’Organo Amministrativo.

L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall’art.10, del presente Statuto.

  1. Gli associati hanno il dovere di:
    1. adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
    2. rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
    3. versare l’eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dall’Organo Amministrativo.
  1. I soci svolgeranno la propria attività nell’associazione, in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
  2. In base alle disposizioni di legge sulla Privacy, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’associazione, previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

ART. 7 RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

  1. Il socio può recedere dall’associazione volontariamente, mediante comunicazione scritta (Pec o raccomandata A/R) da inoltrare all’Organo Amministrativo.
  2. La qualifica di socio si perde inoltre, per: esclusione, scioglimento dell’associazione o per causa di morte.

L’esclusione sarà deliberata dall’Organo di Amministrazione, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato, nei confronti del socio che:

  1. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
  2. si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale;
  3. svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
  4. in qualunque modo, arrechi gravi danni, anche morali, all’Associazione.

Le deliberazioni prese in materia d’esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione, per chiedere la convocazione dell’Assemblea generale dei soci, al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L’esclusione diventa operativa, con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero, a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal L’Organo di Amministrazione.

  1. I soci dimissionari o esclusi non possono richiedere la restituzione delle quote associative versate, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione.

ART. 8 NORME SUL VOLONTARIATO

  1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
  2. L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
  3. L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
  4. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal L’Organo di Amministrazione.
  5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
  6. L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.   

ART. 9 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

  1. Gli organi dell’Associazione sono:
    1. L’Assemblea dei soci
    2. L’Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo)
    3. Il Presidente
    4. L’Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo Settore
  1. L’Organo di Vigilanza, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo Settore

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo

ART. 10 ASSEMBLEA DEI SOCI

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.
  2. Il diritto di voto spetta tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore l’atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l’articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.
  3. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall’esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. E’ esclusa la partecipazione del minore all’elettorato passivo.
  4. Essa viene convocata dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci, mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione o, in alternativa, comunicazione scritta agli associati (posta ordinaria, elettronica, sms, fax o telegramma) da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.
  5. L’assemblea può tenersi anche tramite il sistema dell’audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati: il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei soci ed, in particolare, a condizione che:
    1. nell’avviso di convocazione siano indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali i soci potranno effettuare il proprio intervento;
    2. sia consentito:
      1. al Presidente dell’Assemblea o a suo delegato: di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
      2. agli intervenuti: di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
      3. al soggetto verbalizzante: di recepire adeguatamente tutti gli interventi assembleari costituenti oggetto di verbalizzazione.

Al verificarsi di questa ipotesi, la riunione assembleare deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente dell’assemblea ed il soggetto verbalizzante (luogo ove dovrà essere stata convocata l’assemblea).

  1. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta del Presidente, ogni qual volta lo ritenga necessario o dietro richiesta di almeno un decimo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione, con le modalità previste dal precedente comma 4, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve tenersi entro 30 giorni dalla convocazione.
  2. L’Assemblea può, inoltre, essere convocata quando L’Organo di Amministrazione, lo ritenga necessario.

ART. 11 COMPITI DELL’ASSEMBLEA – VALIDITÀ

  1. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
  1. Ai sensi dell’art. 25 D.Lgs 117/2017, è compito dell’assemblea ordinaria:
    1. approvare il bilancio di esercizio, predisposto dall’Organo di Amministrazione;
    2. approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dall’Organo di Amministrazione;
    3. approvare l’eventuale bilancio sociale, predisposto dall’Organo di Amministrazione;
    4. determinare il numero, eleggere e revocare i membri dell’Organo di Amministrazione;
    5. eleggere e revocare il Presidente dell’Associazione;
    6. eleggere e revocare i componenti dell’organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore;
    7. eleggere e revocare l’organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore;
    8. decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;
    9. approvare l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dall’Organo di Amministrazione per il funzionamento dell’Associazione;
    10. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;
    11. deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte dell’Organo di Amministrazione o da altro organo sociale.
  1. E’ compito dell’assemblea straordinaria:
  1. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto e atto costitutivo;
  2. deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’associazione.
  1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente, in proprio o con delega conferita ad altro socio, la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto (metà più uno); in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza semplice (metà più uno) dei presenti e rappresentati per delega e sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.
  2. L’assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima e seconda convocazione, in proprio o con delega conferita ad altro socio, con la presenza di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.
  3. L’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione è demandata all’Organo di Amministrazione, nominato dall’assemblea dei soci.

ART. 12 ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

  1. L’Organo di Amministrazione è composto da un minimo di n. 3 membri, Presidente – Vicepresidente – Segretario, eletti dall’assemblea tra i propri componenti, ed un massimo di 7 membri (Consiglieri). E’ validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
  2. L’Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
  1. redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  2. redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  3. redigere l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  4. nominare il Vicepresidente e il Segretario dell’Associazione;
  5. decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati;
  6. redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  7. decidere l’eventuale quota associativa annuale, determinandone l’ammontare;
  8. deliberare la convocazione dell’Assemblea;
  9. decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
  10. ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;
  11. curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;
  12. deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
  13. adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
  14. adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione.
  15. attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
  1. L’Organo di Amministrazione dura in carica per n. 3 anni ed i componenti L’Organo di Amministrazione possono essere rieletti.
  2. il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede l’Organo di Amministrazione e l’assemblea; ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi. Ha inoltre il compito di curare l’attuazione delle delibere dell’Assemblea e dell’Organo di Amministrazione; adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte dell’Organo di Amministrazione; convocare e presiedere l’assemblea dei soci e l’assemblea dell’Organo di Amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente o, in sua assenza, dal membro dell’Organo di Amministrazione più anziano.
  3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegato dal l’Organo di Amministrazione o dal Presidente.
  4. Ai componenti degli organi sociali, che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
  5. La carica componente dell’Organo di amministrazione si perde per:
          1. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
          2. revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione;
          3. sopraggiunte cause di incompatibilità-ineleggibilità, di cui all’art.26 D.Lgs 117/2017 e all’art. 2382 del codice civile;
          4. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art.7 del presente Statuto.
    1. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
  1. Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.
  2. Il potere di rappresentanza, attribuito agli amministratori, è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Gli amministratori rispondono nei confronti dell’associazione, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell’art. 15 del d.Lgs. 27/01/2010 n. 39 in quanto compatibili.

ART. 13 ORGANO DI CONTROLLO

  1. Verrà nominato raggiunti i requisiti previsti dall’art. 30 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117; ai componenti dell’Organo di Controllo, si applica l’art. 2399 del c.c.
  2. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, ed il monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida.

ART. 14 RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI SOCIALI

  1. Delle obbligazioni contratte dall’Associazione rispondono, oltre all’Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.
  2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell’organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

ART. 15 COLLEGIO ARBITRALE

  1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile ma motivata, di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno “ex bono ed ex aequo” senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente della Corte d’Appello di Trieste il quale nominerà anche l’Arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

ART. 16 PATRIMONIO – RISORSE ECONOMICHE

1. Il Patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è destinato allo svolgimento dell’attività statutaria di interesse generale per l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà e di utilità sociale.

2. Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

quote e contributi degli associati,  eredità, donazioni e legati,  contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari,  contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

3. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 17, comma 5, del CTS sulla qualità di socio volontario, il Consultorio Familiare Udinese – APS, per il perseguimento delle finalità indicate nel presente statuto e per lo svolgimento di tutte le attività statutarie di interesse generale, potrà assumere lavoratori dipendenti o potrà avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche dei propri soci ordinari non volontari come indicati nell’art. 5, comma 11, lettera a.

ART. 17 BILANCIO DI ESERCIZIO E LIBRI SOCIALI

  1. L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
  2. Alla fine di ogni esercizio, l’Organo di Amministrazione deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio il quale dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci. Quest’ultima, dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
  3. Il Bilancio d’esercizio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore; il bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore.
  4. L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:
    1. Il Libro dei soci
    2. Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea
    3. Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Amministrazione
    4. Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo ove istituito
    5. Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Revisione ove istituito
    6. Il Registro dei Volontari
  5. Gli associati e gli aderenti possono prendere visione dei libri sociali presso la sede dell’Associazione.

ART. 18 SCIOGLIMENTO

  1. L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 10.
  2. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a fini di pubblica utilità, ad altri enti di terzo settore nei termini previsti dall’art.9 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 19 DISPOSIZIONI FINALI

  1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

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